Il Servizio di certificazione dei contratti di lavoro
“Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo”
(artt. 75-84 D.lgs. 276/2003)
LO SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE
Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro il D.lgs. 276/2003 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di ottenere la certificazione della generalità dei contratti di lavoro secondo la procedura contemplata dagli artt. 75 -84.
E’ organo abilitato alla certificazione dei contratti la Commissione Nazionale di Certificazione istituita presso l’Ente Bilaterale EBIGEN.
La certificazione ha il compito di stabilire che vi sia coerenza formale tra la volontà espressa dalle parti stipulanti e le clausole contenute nel contratto da certificare e può essere chiesta in materia di qualificazione del contratto (ad esempio, per escludere la subordinazione in presenza di un contratto di collaborazione) oppure, senza alcun riferimento alla natura del medesimo, per verificare la genuinità di clausole interne al contratto (quale un patto di non concorrenza).
La certificazione può essere utilizzata anche:
- per avallare le rinunce e transazioni di cui all’art. 2113 c.c., al fine di verificare l’effettività della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
- per il deposito dei regolamenti interni delle cooperative di lavoro, con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci;
- in sede di stipulazione di un contratto di appalto ex. art. 1655 c.c. e di attuazione del relativo programma negoziale;
- in materia di contratti utilizzati per lo svolgimento di attività all’interno di luoghi confinanti o a rischio di inquinamento ai sensi del D.P.R. n. 177/2011;
- per l’applicazione di specifici istituti previsti dai contratti collettivi.
PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE
La procedura di certificazione ha carattere volontario, pertanto l’istanza deve essere formulata per iscritto e da entrambe le parti contrattuali.
Ricevuta l’istanza scritta e valutata la regolarità della documentazione, la Commissione provvede alla convocazione delle parti al fine di procedere alla certificazione. L’iter procedurale contempla una fase di audizione delle parti avente ad oggetto l’assunzione di informazioni sui fatti e sugli elementi dedotti o da dedurre nel contratto di lavoro. L’inizio del procedimento viene comunicato all’ITL di competenza che provvede ad informare le autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti (INPS, INAIL ecc.). Terminata la fase istruttoria la Commissione delibera all’unanimità sulla sussistenza o meno dei presupposti che consentono la certificazione del contratto.
L’atto di certificazione o di diniego deve essere motivato e deve indicare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali del contratto certificato che permangono tra le parti del contratto e verso i terzi.
Il procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero dal ricevimento dell’ulteriore documentazione che venga richiesta ad integrazione dalla Commissione.
COME RICHIEDERE IL SERVIZIO
La fase istruttoria si apre con la presentazione della “Istanza di certificazione”, completa di allegati, alla Commissione di Certificazione istituita presso EBIGEN, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. La Commissione, ricevuta l’istanza di certificazione, corredata dalla relativa documentazione accompagnatoria, procede alla verifica della ammissibilità della stessa ed all’eventuale apertura della fase istruttoria.
CONTATTACI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CERTIFCIAZIONE |
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I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE
Il contratto certificato ha un valore aggiunto in quanto oltre a garantire al veridicità della volontà espressa dalle parti in sede di stipulazione del contratto, i suoi effetti persistono anche in sede giudiziale. Infatti, in caso di controversie, nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole, il giudice non potrà discostarsi dalle valutazione delle parti, espresse in sede di certificazione.
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