FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA
EQUIPARATA ALLA FORMAZIONE IN PRESENZA
Il 23 maggio 2002 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 52 del 19 maggio 2022 (di conversione del Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 in materia di contrasto al COVID-19) che, tra gli altri elementi presi in esame, conferma che la formazione inerente alla salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata anche a distanza in modalità sincrona
In base a quanto stabilito dalla Legge n. 52 del 19 maggio 2022 (di conversione del Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 in materia di contrasto al COVID-19), la formazione obbligatoria riguardante la sicurezza e salute sul lavoro erogata in videoconferenza viene ufficialmente equiparata alla formazione in aula. Infatti, l’articolo 9 bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) riporta:
«la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza».
Quindi, via libera alla formazione a distanza, a eccezione delle attività formative che prevedono un addestramento o una prova pratica, che continueranno a svolgersi esclusivamente in presenza.
Il nuovo Accordo Stato Regioni
Il 7 Luglio 2016 è stato apporvato il nuovo Accordo Stato Regioni n°128 che disciplina i requisiti della formazione per gli RSPP e ASPP.
Il nuovo Accordo, che entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sostituisce integralmente quello del 26 Gennaio 2006, ma in fase di prima applicazione e comunque non oltre i 12 mesi dall'entrata in vigore, possono essere avviati corsi di formazione per RSPP e ASPP sulla base delle precedenti disposizioni.
LE PRINCIPALI NOVITA'
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IL RUOLO DEGLI ORGANISMI PARITETICI Un’altra importante novità riguarda gli Organismi Paritetici che sono stati individuati, nell’ambito della bilateralità, quali uniche organizzazioni preposte alla: • RICHIESTA DI COLLABORAZIONE PREVENTIVA da parte del Datore di Lavoro La CSR 128/2016, infatti, sopprime tutti i riferimenti agli Enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione”, della CSR/153 del 25.07.2012 |
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E-LEARNING La CSR/128 del 2016 stabilisce con certezza quali corsi possono essere fatti o meno in e-learning. Particolare attenzione viene data al Modulo A di RSPP/ASPP e alla Formazione Generale Specifica dei Lavoratori Rischio Basso (8 h). |
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI RSPP e ASPP La maggiore novità è costituita dalla formazione sul Modulo B. “L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.” |
NEL DETTAGLIO
- Individuazione di ulteriori titoli di studio validi per l'esonero della formazione
- Individuazione dei Soggetti Formatori
- Organizzazione dei corsi
- Articolazione, obbiettivi e contenuti del percorso formativo
- Formazione pregressa
- Aggiornamenti
- Attestazioni
- Docenti
- Formazione e-learning
- Il ruolo degli Organismi Paritetici
Individuazione di ulteriori titoli di studio validi per l’esonero dalla formazione
Sono stati aggiunti nuovi titoli di studio il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi di formazione dei Moduli A e B. Nell’Allegato I della CSR/128 viene riportato l’elenco completo delle 43 classi di laurea tra magistrale e specialistica.
Individuazione dei soggetti formatori
Dall’elenco già in essere si sono aggiunte, come soggetto formatore, riportando qunato scritto alla lettera
“e) Le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti”.
Nel contempo è stata fatta più chiarezza nei confronti delle Associazioni sindacali e dei datori di lavoro e degli organismi paritetici: l’accordo con una nota sancisce che
“Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009.”
Un altro importante chiarimento viene fatto sui requisiti degli organismi paritetici, i quali devono soddisfare come requisito principale la rappresentatività, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:
- Consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS
- Ampiezza e diffusione delle strutture organizzative
- Partecipazione alla formazione e stipulazione di CCNL (ad esclusione dei casi di sottoscrizione per mesa adesione)
- Partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro
Organizzazione dei corsi
L’unico cambiamento viene citato nel punto 4, lettera c) del CSR/128, che prevede l’aumento del numero massimo dei partecipanti del corso da 30 a 35. Stesso limite viene ripreso nel punto 9., dove si prendono in esame gli aggiornamenti.
Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formati
Le modifiche più sostanziali riguardano la formazione del Modulo B.
L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.
Questo modulo comune è propedeutico a quattro nuovi Moduli B di specializzazione, che si articolano come segue:
- Modulo B SP1 – Agricoltura e Pesca – durata 12 ore
- Modulo B SP2 – Cave e costruzioni – durata 16 ore
- Modulo B SP3 – Sanità residenziale – durata 12 ore
- Modulo B SP4 – Chimico e petrolchimico – durata 16 ore
Meno significativa è la revisione dei Moduli A e C dove rimangono invariate il numero delle ore, rispettivamente 28 e 24. La CSR/128 consente la totale fruizione del Modulo A in modalità e-Learning, secondo i criteri previsti nell’Allegato II.
Formazione pregressa
Tutti coloro che hanno svolto corsi di RSPP o ASPP con le modalità indicate dalla CSR 26.01.2006, se continuano ad operare all’interno dello stesso settore produttivo, non dovranno integrare il proprio percorso formativo. Sulla CSR/128 viene riportata una tabella ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, cioè ulteriori ore integrative previste in caso di passaggio ad altro settore produttivo.
In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore ai 5 anni dall’entrata in vigore, la frequenza del Modulo B comune o dei moduli della specializzazione può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP o ASPP formati ai sensi della CSR 26.01.2006.
Aggiornamenti
Cambiato completamente invece il sistema di aggiornamento, abolendo il collegamento degli aggiornamenti alle diverse classi di attività. Le ore minime sono fissate in base al ruolo svolto e sono:
- ASPP 20 ore nel quinquennio
- RSPP 40 ore del quinquennio
Tutto il monte ore di entrambi gli aggiornamenti può essere svolto in modalità e-Learning. Un’importante novità risiede nel fatto che il 50% delle ore indicate può essere eseguito anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari. La decorrenza dell’aggiornamento è quinquennale e deve essere calcolata dalla data di conclusione del Modulo B comune. Per coloro che sono esonerati dal Modulo B l’obbligo decorre:
- dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
Qualora i RSPP e ASPP non completino l’aggiornamento entro il quinquennio non possono esercitare le loro funzioni.
Attestazioni
La CRS/128 semplifica la stesura degli attestati, rispetto alla CSR precedente, aggiungendo che deve essere specificato il modulo di specializzazione frequentato (nel caso dei Moduli B è necessario indicare il Modulo B comune e Moduli di specializzazione). Viene inoltre specificato il tempo di conservazione dei documenti del corso da parte del soggetto formatore a 10 anni.
Docenti
C’è stata un’estensione dei requisiti dei docenti del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 oltre che per la formazione di ASPP/RSPP.
Inoltre, il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione (di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008) può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo CSR/221 del 2011, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013. Questo può avvenire solamente nel caso in cui i lavoratori ai quali svolge formazione sono della sua medesima classe di rischio.
Formazione e-Learning
Nella premessa alla CSR/128 si precisa che lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento in modalità e-Learning è da ritenersi valido solo se espressamente previsto da norme e Accordi Stato-Regioni e dalla contrattazione collettiva, ove previsto, con le modalità disciplinate dall’Accordo.
Tutto questo nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato II che sostituisce completamente l’Allegato I della CSR 221/2011, e definisce i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione e dell’aggiornamento in modalità e-Learning.
L’Allegato V precisa che:
- la formazione specifica dei lavoratori a basso rischio possa essere effettuata in modalità e-Learning
mentre è espressamente vietata per:
- gli addetti al primo soccorso,
- gli addetti alla prevenzione incendi
- la figura dell’RLS
a questo riguardo si invita a leggere la tabella in Allegato V.
Il ruolo degli Organismi Paritetici
Un’altra importante novità riguarda gli Organismi Paritetici che sono stati individuati, nell’ambito della bilateralità, quali uniche organizzazioni preposte alla:
- RICHIESTA DI COLLABORAZIONE PREVENTIVA da parte del Datore di Lavoro
- FORMAZIONE delle figure di ASPP e RSPP
La CSR 128/2016, infatti, sopprime tutti i riferimenti agli Enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione”, della CSR/153 del 25.07.2012
COSA CAMBIA PER EBG? NULLA!
In quanto, da statuto, EBG UGL/CONFIMEA è sia Organismo Paritetico che Ente Bilaterale.
Estratto dallo STATUTO EBG UGL/CONFIMEA, Art. 4: Scopo e finalità
L’Ente non ha scopo di lucro ed assolve, ai sensi della vigente normativa, ai compiti ed alle finalità previste per gli organismi paritetici e per gli enti bilaterali richiamati all’art. 4 dell’atto costitutivo […]
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